Benvenuto su Adusbef Lombardia !
Associazione dei consumatori riconosciuta dalla Regione Lombardia

Sede regionale : Via Washington, 27 -  Milano 20146

Tel. 02 48517265  -  Fax 02 48195796

E-mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

Numero Verde Adusbef Lombardia

 

 

Siamo lieti di informare i nostri utenti che ADUSBEF Lombardia ha attivato, con il contributo della Regione Lombardia il numero verde 800 912596 in modo da consentire a chi telefona da fissi di tutto l’ambito regionale, chiamate completamente gratuite.

 

Il numero verde è attivo per consulenze telefoniche di orientamento inerenti materie bancarie, finanziarie e postali (conti correnti, mutui, finanziamenti, investimenti in bond Argentina, Cirio, Parmalat, swap, derivati ecc.) dalle ore 15,30 alle ore 18 dal lunedì al venerdì.

 
Nuovo Sito Internet Adusbef Lombardia.it
Scritto da Adusbef Lombardia   

Questa è la nuova versione del sito Adusbef Lombardia, al seguente link "versione precedente" trovate la versione precedente del sito.

 

IL NUOVO SITO

Per migliorare il nostro sito, abbiamo deciso di rinnovare la piattaforma apportando alcune modifiche all'interfaccia grafica che dovrebbero consentirvi un migliore accesso e una più facile consultazione delle informazioni e dei documenti ivi contenuti.

Chiediamo la Vostra collaborazione segnalandoci via mail o telefonicamente se questa nuova versione vi piace di più della precedente o se a vostro avviso occorrono modifiche.

In ogni caso, il vecchio sito è ancora consulatabile linkando "versione precedente" come sopra indicato.

 

 

 
INDAGINE SULLE PROVVIGIONI DELLE AGENZIE IMMOBILIARI PDF Stampa E-mail

 

La Camera di Commercio di Milano sta realizzando una indagine sulla percentuale pagata agli intermediari (agenzie immobiliari, professionisti, ecc.) in occasione della compravendita di un appartamento o della stipula di un contratto di affitto.

Chiediamo la vostra preziosa collaborazione per la compilazione di un brevissimo questionario.

Al termine potrete collegavi al sito di autovalutazione on line di Borsa Immobiliare per ottenere in pochi minuti una stima del valore di una abitazione e/o di un box/posti auto in Milano. Grazie

 

Compila il questionario >

 
MUTUI DAL 1° FEBBRAIO POSSIBILE CHIEDERE LA MORATORIA PDF Stampa E-mail
Scritto da A.L.   
Lunedì 01 Febbraio 2010 15:20


Rate sospese per 12 mesi per chi ha perso il lavoro, è in cassa integrazione o ha cessato l'attività.

Scatta il 1 febbraio il "Piano Famiglie" lanciato dell'Abi, l'associazione delle banche italiane, rivolto alle famiglie in difficoltà con il pagamento del mutuo.

Rate sospese fino a 12 mesi per chi ha perso il posto di lavoro

o è entrato in cassa integrazione

o per chi ha visto la cessazione dell'attività di lavoro autonomo

o ha avuto la morte di uno dei componenti del nucleo familiare percettore del reddito di sostegno della famiglia.

Un'iniziativa concreta per aiutare chi fatica ad arrivare a fine mese: nelle previsioni, su un totale di 1 milione 100mila famiglie povere e indigenti presenti in Italia, circa 130mila usufruiranno del provvedimento per un valore complessivo di 8 miliardi di euro. Per ottenere la sospensione delle rate, applicabile per i finanziamenti fino a 150.000 euro, sarà necessario presentare la domanda in filiale: la richiesta è soggetta a precise regole e potrà essere accolta entro 45 giorni dalla presentazione.

La dilazione potrà avvenire con il rinvio della somma delle rate sospese a fine mutuo, pagando quindi solo gli interessi sul capitale rinviato, o con il rinvio della parte di rata relativa al solo capitale.

 

 
LA CASSAZIONE RICONOSCE RISARCIMENTO FERMO TECNICO PDF Stampa E-mail
Scritto da A.L.   
Giovedì 28 Gennaio 2010 18:34

CASSAZIONE

Danni subiti dalla macchina in un incidente stradale, risarcimento a 360 gradi

GIOVEDI' 28 GENNAIO 2010

Massima tutela per i danni subiti dalle auto negli incidenti stradali. Infatti il proprietario della macchina ha diritto a vedersi anticipare tutte le spese necessarie per riparare il veicolo, compresa l’Iva e a essere risarcito del cosiddetto “fermo tecnico” e cioè il tempo in cui la macchia è dovuta necessariamente rimanere ferma.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con una sentenza del 27 gennaio 2010 (si veda link sotto) ha precisato che “con riferimento al cosiddetto danno da fermo tecnico subito dal proprietario dell'autovettura danneggiata a causa della impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione, è possibile la liquidazione equitativa di detto danno anche in assenza di prova specifica in ordine al me­desimo, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tem­po, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato. L'autoveicolo è, difatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetta a un naturale deprezzamento di valore, del veicolo”. Non solo. “Poiché il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e consequenziali, se esso è liquidato in base alle spese da af frontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l'IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta - e a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata - perché l'au­toriparatore, per legge (art. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633), deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente”.



 
ANATOCISMO: altra vittoria dell'Avv. Tanza di ADUSBEF PDF Stampa E-mail
Scritto da A.L.   
Giovedì 28 Gennaio 2010 13:17

Fonte: FILODRITTO

27.01.10 - Tribunale Brescia: principi guida su anatocismo, commissione massimo scoperto, uso piazza

Il Tribunale di Brescia ha fornito delle linee guida per l'interpretazione delle condizioni economiche del contratto di conto corrente bancario, soffermandosi su questioni quali: il a dies a quo per la decorrenza della prescrizione decennale, la nullità degli interessi uso piazza, la sostituzione del tasso legale ex articolo 1284 Codice Civile, la nullità dell’anatocismo trimestrale, la non sostituibilità con quello annuale, l'invalidità delle CMS e delle valute ove non siano specificatamente determinate.

Quanto all'anatocismo, il Giudice del Tribunale ha affermato che:

"La nullità della clausola di anatocismo trimestrale comporta la nullità parziale del contratto ex art. 1419 c.c. ma non dell'intero contratto. Affermata la nullità della clausola regolante la capitalizzazione trimestrale ne deriva che non vi è possibilità di inserzione automatica di clausole prevedenti capitalizzazioni di diversa periodicità in quanto l'anatocismo è permesso dalla legge ma soltanto a determinate condizioni e, in mancanza di valida pattuizione tra le parti, esso rimane non pattuito tra le medesime. Ovviamente la problematica della nullità della clausola anatocistica, come sopra visto, non riguarda i contratti bancari stipulati dopo il 22 aprile 2000 (art. 25 d. lgs. 342/1999) in relazione ai quali è valida la clausola che prevede l'anatocismo sugli interessi debitori purché con periodicità identica a quella degli interessi creditori. Per i contratti stipulati in data anteriore al 22 aprile 2000, invece, l'anatocismo deve ritenersi valido se decorrente dal giorno l luglio 2000 previo adeguamento delle disposizioni alla reciprocità dell'anatocismo tra interessi debitori e creditori".

Quanto all'uso piazza, secondo il Tribunale:

"con riguardo ai contratti stipulati in data anteriore al 9 luglio 1992 si osserva che lo ius superveniens, pur non influendo sulla validità delle clausole inserite in tali negozi, tuttavia impedisce la produzione di ulteriori effetti con essi contrastanti sicché il divieto di rinvio agli usi di cui alla 1. 17.2.1992 n. 154 ancorché non comporti la sopravvenuta nullità della clausola interessi uso piazza impedisce la produzione di ulteriori effetti giuridici nel senso che dalla sua entrata in vigere potrà essere pretesa ex art. 1284 c.c. la sola applicazione del tasso legale di interesse. Ne consegue che, in ogni caso, la conclusione è unica: nullità della clausole in esame per tutti i contratti che le prevedono. La conseguenza di tale nullità è l'applicazione degli interessi legali ex art. 1284 c.c ult. comma in quanto la non debenza di alcun interesse è prevista solo dall'art. 1815 c.c. in caso dì interessi usurari".

Tra le altre questioni esaminate, ricordiamo le seguenti:

- "Per quanto attiene alla mancata contestazione degli estratti conto da parte del cliente la giurisprudenza – sia di merito che di legittimità – ha stabilito, con motivazione convincente e condivisa da questo Tribunale, che essa rileva solo ai fini del riconoscimento dei movimenti ivi documentati senza comportare alcun riconoscimento in ordine alla validità dei rapporti sostanziali a fondamento delle operazioni compiute".

- "la commissione di massimo scoperto laddove il conto corrente sia collegato ad un'apertura di credito non partecipa della natura degli interessi, sicché alla stessa non può applicarsi il divieto anatocistico relativo ai soli interessi e dovrà calcolarsi solo alla chiusura definitiva del conto sempre che sia stata determinata specificamente e per iscritto. ... Laddove, invece, il conto corrente non sia abbinato ad un'apertura di credito allora la commissione deve ritenersi abbia natura di accessorio che si aggiunge agli interessi passivi e ripete dai medesimi la natura cosicché la clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale della commissione deve considerarsi nulla alla luce di quanto sopra detto".

(Tribunale Civile di Brescia - Seconda Sezione Civile, Dott.ssa Lucia Cannella, Sentenza 18 gennaio 2010, n.124).
Ultimo aggiornamento Giovedì 28 Gennaio 2010 13:18
 
« InizioPrec.12345678910Succ.Fine »

Pagina 1 di 10

ADUSBEF Lombardia, © 2003 - 2009